CarbonWear

Greenwashing nella moda: cosa vieta la Direttiva 2024/825 dal 27 settembre 2026

Aggiornata il 4 ottobre 2026 · 6 minuti di lettura

In breve.

  • Dal 27 settembre 2026 si applicano in Italia le nuove regole contro il greenwashing: Direttiva (UE) 2024/825, recepita con il D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30, che modifica il Codice del consumo.
  • Parole come “eco”, “green”, “sostenibile”, “rispettoso dell’ambiente” non si possono più usare se non sono dimostrate.
  • Restano possibili le affermazioni specifiche e documentate: un numero, un perimetro, una fonte.

Cosa è cambiato

La Direttiva (UE) 2024/825 “per la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde” aggiorna le regole europee sulle pratiche commerciali scorrette. In Italia è stata recepita dal D.Lgs. 30/2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 marzo 2026 e applicabile dal 27 settembre 2026.

La novità principale è una lista di pratiche considerate sempre ingannevoli: non serve dimostrare che un consumatore sia stato effettivamente tratto in inganno. Vale per etichette, cartellini, schede prodotto, siti, social e pubblicità.

Cosa non si può più fare

Pratica vietataEsempio nella moda
Asserzioni ambientali generiche non dimostrate“Collezione eco”, “T-shirt green”, “capo sostenibile”, senza prove di prestazioni ambientali eccellenti riconosciute
Marchi di sostenibilità non basati su un sistema di certificazione o non stabiliti da autorità pubblicheUn bollino “Responsible Fashion” disegnato dal marchio stesso
Attribuire a tutto il prodotto o all’azienda una caratteristica che riguarda solo una parte“Giacca riciclata” quando è riciclata solo la fodera
Dichiarare un impatto neutro, ridotto o positivo sul clima grazie alla compensazione delle emissioni“Maglione a impatto zero” perché si acquistano crediti di carbonio
Presentare come un merito un requisito imposto dalla leggeVantare l’assenza di sostanze che la legge già vieta

Anche le promesse sul futuro, come “neutrali entro il 2030”, sono considerate ingannevoli se non sono accompagnate da impegni chiari, un piano di attuazione dettagliato e realistico e verifiche periodiche di un esperto indipendente, con risultati accessibili ai consumatori.

Cosa si può ancora dire

La regola non vieta di parlare di ambiente: vieta di farlo in modo vago. Un’affermazione è più solida quando è:

Prima e dopo: esempi

Da evitarePiù solido
“T-shirt eco-friendly”“T-shirt in cotone biologico certificato, 180 g”
“Capo a basso impatto”“1,75 kg CO₂e per capo, dalle materie prime all’uscita dalla fabbrica. Metodo e fonti su richiesta”
“Carbon neutral”“Abbiamo ridotto del 20% l’energia per capo nella tintoria rispetto al 2024”, se lo avete misurato
“Collezione sostenibile”Indicare per ogni capo composizione, origine e dati verificabili

Anche un’affermazione precisa deve essere vera e non fuorviante: un numero di CO₂e va accompagnato dal perimetro del calcolo e non va confrontato con altri prodotti senza spiegare il metodo.

Chi controlla e cosa si rischia

In Italia vigila l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), che può ordinare la rimozione della comunicazione e applicare sanzioni previste dal Codice del consumo, fino a 10 milioni di euro. Le regole riguardano la comunicazione verso i consumatori; nei rapporti tra aziende contano comunque le norme sulla pubblicità ingannevole e i contratti.

E la direttiva Green Claims?

La proposta di direttiva europea sulle asserzioni ambientali (Green Claims), che avrebbe richiesto una verifica preventiva delle dichiarazioni, è ferma da giugno 2025 e il suo futuro è incerto. Le regole della Direttiva 2024/825 invece sono già in vigore.

Come prepararsi

  1. Fare l’inventario di tutte le affermazioni ambientali: etichette, cartellini, e-commerce, cataloghi, social, materiali per i buyer.
  2. Eliminare o riscrivere quelle generiche.
  3. Raccogliere le prove per quelle che restano: certificati, schede tecniche, calcoli con fonte e data.
  4. Verificare i marchi: tenere solo quelli basati su un sistema di certificazione.
  5. Misurare prima di comunicare: un calcolo dell’impronta di carbonio per fase, con dati dei fornitori, è una base documentata. Vedi la guida al calcolo.

Questa guida è un’introduzione e non sostituisce una consulenza legale sulle vostre comunicazioni.

Un numero con la sua fonte vale più di un aggettivo. Calcolate la CO₂e di un vostro capo, con la fonte di ogni valore.

Apri il calcolatore

Altre guide