Greenwashing nella moda: cosa vieta la Direttiva 2024/825 dal 27 settembre 2026
Aggiornata il 4 ottobre 2026 · 6 minuti di lettura
In breve.
- Dal 27 settembre 2026 si applicano in Italia le nuove regole contro il greenwashing: Direttiva (UE) 2024/825, recepita con il D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30, che modifica il Codice del consumo.
- Parole come “eco”, “green”, “sostenibile”, “rispettoso dell’ambiente” non si possono più usare se non sono dimostrate.
- Restano possibili le affermazioni specifiche e documentate: un numero, un perimetro, una fonte.
Cosa è cambiato
La Direttiva (UE) 2024/825 “per la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde” aggiorna le regole europee sulle pratiche commerciali scorrette. In Italia è stata recepita dal D.Lgs. 30/2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 marzo 2026 e applicabile dal 27 settembre 2026.
La novità principale è una lista di pratiche considerate sempre ingannevoli: non serve dimostrare che un consumatore sia stato effettivamente tratto in inganno. Vale per etichette, cartellini, schede prodotto, siti, social e pubblicità.
Cosa non si può più fare
| Pratica vietata | Esempio nella moda |
|---|---|
| Asserzioni ambientali generiche non dimostrate | “Collezione eco”, “T-shirt green”, “capo sostenibile”, senza prove di prestazioni ambientali eccellenti riconosciute |
| Marchi di sostenibilità non basati su un sistema di certificazione o non stabiliti da autorità pubbliche | Un bollino “Responsible Fashion” disegnato dal marchio stesso |
| Attribuire a tutto il prodotto o all’azienda una caratteristica che riguarda solo una parte | “Giacca riciclata” quando è riciclata solo la fodera |
| Dichiarare un impatto neutro, ridotto o positivo sul clima grazie alla compensazione delle emissioni | “Maglione a impatto zero” perché si acquistano crediti di carbonio |
| Presentare come un merito un requisito imposto dalla legge | Vantare l’assenza di sostanze che la legge già vieta |
Anche le promesse sul futuro, come “neutrali entro il 2030”, sono considerate ingannevoli se non sono accompagnate da impegni chiari, un piano di attuazione dettagliato e realistico e verifiche periodiche di un esperto indipendente, con risultati accessibili ai consumatori.
Cosa si può ancora dire
La regola non vieta di parlare di ambiente: vieta di farlo in modo vago. Un’affermazione è più solida quando è:
- Specifica: dice esattamente cosa, quanto e su quale parte del prodotto. Per esempio “60% poliestere riciclato”.
- Dimostrabile: dietro c’è un documento, un calcolo o un certificato che potete mostrare.
- Con un perimetro chiaro: per esempio “1,75 kg CO₂e per capo, dalle materie prime all’uscita dalla fabbrica”.
- Basata su certificazioni riconosciute, se usate un marchio: schemi con verifica di terza parte, come l’Ecolabel UE o standard tessili certificati.
Prima e dopo: esempi
| Da evitare | Più solido |
|---|---|
| “T-shirt eco-friendly” | “T-shirt in cotone biologico certificato, 180 g” |
| “Capo a basso impatto” | “1,75 kg CO₂e per capo, dalle materie prime all’uscita dalla fabbrica. Metodo e fonti su richiesta” |
| “Carbon neutral” | “Abbiamo ridotto del 20% l’energia per capo nella tintoria rispetto al 2024”, se lo avete misurato |
| “Collezione sostenibile” | Indicare per ogni capo composizione, origine e dati verificabili |
Anche un’affermazione precisa deve essere vera e non fuorviante: un numero di CO₂e va accompagnato dal perimetro del calcolo e non va confrontato con altri prodotti senza spiegare il metodo.
Chi controlla e cosa si rischia
In Italia vigila l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), che può ordinare la rimozione della comunicazione e applicare sanzioni previste dal Codice del consumo, fino a 10 milioni di euro. Le regole riguardano la comunicazione verso i consumatori; nei rapporti tra aziende contano comunque le norme sulla pubblicità ingannevole e i contratti.
E la direttiva Green Claims?
La proposta di direttiva europea sulle asserzioni ambientali (Green Claims), che avrebbe richiesto una verifica preventiva delle dichiarazioni, è ferma da giugno 2025 e il suo futuro è incerto. Le regole della Direttiva 2024/825 invece sono già in vigore.
Come prepararsi
- Fare l’inventario di tutte le affermazioni ambientali: etichette, cartellini, e-commerce, cataloghi, social, materiali per i buyer.
- Eliminare o riscrivere quelle generiche.
- Raccogliere le prove per quelle che restano: certificati, schede tecniche, calcoli con fonte e data.
- Verificare i marchi: tenere solo quelli basati su un sistema di certificazione.
- Misurare prima di comunicare: un calcolo dell’impronta di carbonio per fase, con dati dei fornitori, è una base documentata. Vedi la guida al calcolo.
Questa guida è un’introduzione e non sostituisce una consulenza legale sulle vostre comunicazioni.
Un numero con la sua fonte vale più di un aggettivo. Calcolate la CO₂e di un vostro capo, con la fonte di ogni valore.